Indicazioni generali sul nostro servizio per la patente a crediti edilizia
Chi deve richiedere la patente a crediti:
la patente è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili, esclusi
coloro che svolgono mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (come ingegneri e architetti). Anche le imprese straniere devono ottenere la patente,
a meno che non abbiano un documento equivalente riconosciuto dall’autorità del Paese d’origine.
Per poter operare servono almeno 15 crediti.
ATTENZIONE: la voce "cantieri temporanei" non si riferisce alla sola edilizia, ma tutti i luoghi dove vengono svolti lavori da terzi per conto di chi commissiona
il lavoro è obbligatoria la patente a crediti.
Esempio: un elettricista che interviene su un impianto elettrico di un capannone di un'azienda privata (elettricista che effettua manutenzione o modifiche
all'impianto elettrico di una Concessionaria Auto, una Tipografia, ecc).
Vale per tutte le attività: una tipografia che invia un proprio operaio o il titolare ad installare pannelli o adesivi presso un'altra attività (ristorante,
albergo, negozio, industria, ecc.) e via così...
La patente a crediti viene rilasciata con un numero di 30 crediti che può arrivare fino a 100; i crediti vengono definiti da una tabella ministeriale (guardala cliccando qui) che tiene conto di molte variabili e storicità dell'azienda. Nel nostro servizio di richiesta e rilascio della patente a crediti teniamo conto di
tutte le indicazioni della tabella ministeriale per farvi ottenere il massimo dei crediti che vi spettano, operando sul questionario che vi verrà inviato.
La patente a crediti subisce delle decurtazioni di crediti in base ad eventi, infortuni o mancanze che possono avvenire durante il tempo. Questi punti sono sempre
definiti da una tabella ministeriale (guardala cliccando qui).
Sotto i 15 crediti non si può più operare, viene interdetto l'accesso ad ogni tipo di cantiere e bisogna intervenire per recuperare i crediti agendo su formazione del personale, investimenti in sicurezza, ecc. come
riportato nella tabella ministeriale.
SANZIONI
operare senza patente, o con una patente con meno di 15 crediti, comporta sanzioni amministrative pari al 10% del valore dei lavori
affidati, con un minimo di 6.000 euro, il blocco dell'attività ed il divieto di accedere ad ogni tipo di cantiere oltre all’esclusione
dai lavori pubblici per sei mesi.
REVOCA DELLA PATENTE
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza
di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il
lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”. Inoltre, al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre
2024 stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via
definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa e il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente
DECURTAZIONE CREDITI
I crediti possono essere decurtati per violazioni legate alla sicurezza sul lavoro (ad esempio, mancata elaborazione del DVR o mancanza di dispositivi di
protezione individuale). In caso di infortuni gravi o mortali, l'Ispettorato può sospendere la patente fino a 12 mesi.
Incidente mortale o grave: quando scatta la sospensione automatica
L'INL sottolinea che se un incidente sul lavoro causa la morte di un lavoratore, l'Ispettorato può sospendere cautelativamente la patente dell'impresa o del
lavoratore autonomo coinvolto per un massimo di 12 mesi.
La sospensione è obbligatoria, salvo che l'Ispettorato non motivi adeguatamente che la sospensione potrebbe generare rischi maggiori per i lavoratori o per la
pubblica incolumità.
In caso di inabilità permanente o menomazione irreversibile di un lavoratore, l'Ispettorato può adottare la sospensione dopo aver ricevuto un riconoscimento
ufficiale dall'INAIL che attesti la gravità dell'infortunio. In alcuni casi di evidente gravità (come la perdita di un arto), la sospensione può essere disposta
immediatamente, senza attendere il provvedimento formale dell'INAIL.
Prima di adottare il provvedimento, l'Ispettorato esamina le responsabilità dei soggetti coinvolti, che devono essere imputabili almeno a titolo di colpa grave.
Le indagini tengono conto dei verbali dei pubblici ufficiali che intervengono sul luogo dell’incidente e del nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva
del datore di lavoro e l'evento infortunistico.
La sospensione può durare fino a 12 mesi, e la sua durata viene determinata in base alla gravità dell'infortunio, alle violazioni delle norme di sicurezza e
all'eventuale recidiva dell'impresa.
A questi link potrai scaricare: